Con ordinanza n. 3822 dell’8 febbraio la Corte di Cassazione definisce l’ambito della responsabilità professionale dell’avvocato che abbia omesso di compiere attività processuali necessarie per tutelare l’effettivo soddisfacimento dei diritti del proprio assistito. In particolare, la suprema Corte afferma che, in tal caso, l’avvocato non ha diritto al compenso (stante l’inutilità della prestazione svolta) ed è anche tenuto a rifondere il danno.