Il Giudice può ricorrere al criterio di liquidazione del danno di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., di natura equitativa, solo nel caso di impossibilità di ricostruzione analitica dei dati contabili o della notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto all’apertura della procedura concorsuale. Così si è espresso il Tribunale di Napoli con l’ordinanza del 14 dicembre 2022.