Qualora, nelle diverse situazioni previste dalla normativa sostanziale, il processo ordinario di cognizione e il procedimento camerale (come quello che si svolge, a norma degli artt. 2190 ss. c.c., innanzi al giudice del registro delle imprese) finiscano, in tutto o in parte, per sovrapporsi, la necessità della pronuncia nel procedimento camerale non esclude che nel giudizio ordinario possa intervenire un accertamento sulla situazione giuridica controversa con idoneità al giudicato. In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 3653/2023.