Il centro degli interessi principali dell’impresa è, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), CCII, il luogo in cui l’imprenditore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi e ai sensi dell’art. 27, comma 3, CCII, si presume che tale centro sia presso la sede legale dell’impresa. L’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento da intendersi come ragionevole possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici da parte dell’impresa costituisce non soltanto un presupposto necessario per l’avvio e il fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche una condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive. Un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio dell’impresa debitrice può trovare la sua legittimazione, invero, soltanto in un giudizio – seppur sommario – su una prognosi favorevole circa l’esito delle iniziative già intraprese e/o da intraprendersi da parte dell’imprenditore debitore per la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Questo, in sintesi, è quanto stabilito dall’ordinanza del Tribunale di Lecco del 2 gennaio 2023.