Dopo l’iscrizione di ipoteca su beni immobili, effettuata dal creditore a seguito di una sentenza di separazione che disponeva a suo carico l’obbligo di mantenimento dei figli minori, il proprietario dei beni si rivolge al Tribunale per ottenerne la cancellazione. La domanda viene accolta in primo grado, ma la Corte, investita della questione a seguito di appello, ribalta la decisione, affermando che, per ottenere e mantenere l’iscrizione di ipoteca, la norma (art. 156 quinto comma c.c.) non richiede l’accertamento di un pericolo di inadempimento da parte del debitore. La Corte di legittimità ordinanza 1076 pubblicata il 16 gennaio 2023 cassa la decisione di merito e rinvia la causa ad altra sezione, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice davanti al quale è proposta un’istanza di cancellazione di ipoteca, disposta ai sensi dell’art. 156, 5° comma, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell’obbligato e a disporre, in mancanza, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell’art. 2884 c.c.”.