Con la sentenza del 30 dicembre 2022 n. 270 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza (manifesta rispetto ad alcuni parametri) della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97, comma 2, Cost., degli artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui non prevedono, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell’accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali degli altri corpi militari, poiché, all’esito della smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, permane il carattere eccezionale e derogatorio della gratuità del computo degli anni del corso universitario per conseguire la laurea per gli ufficiali prevista dall’art. 32 del D.P.R n. 1092/1973 rispetto al riscatto a titolo oneroso degli anni di laurea previsto per i dipendenti civili dall’art. 13 dello stesso decreto.