Con la sentenza n. 263 del 2022 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, conv., con modif., dalla legge n. 106 del 2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (d.lgs. n. 141 del 2010), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021, poiché spetta comunque ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.