L’onere di provare la data di realizzazione, e l’originaria consistenza, di un immobile di cui l’Amministrazione contesti l’abusività spetta a colui che ha commesso il contestato illecito edilizio, cosicché solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi di riscontro trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’Amministrazione. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 dicembre 2022, n. 10904.