Il tenore letterale dell’art. 12 CCII è coerente con la possibilità che alla composizione negoziata possa accedere l’impresa già insolvente in quanto il sostantivo “probabilità” si può intendere riferito sia allo stato di crisi che di insolvenza essendo, invece, dirimente, ai fini dell’accessibilità all’istituto, la ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale prospettato dall’imprenditore che voglia accedervi. Così ha deciso il Tribunale di Bologna con l’ordinanza dell’8 novembre 2022.