Va annullato il contratto d’opera professionale se l’avvocato non ottempera all’obbligo di informare il cliente della facoltà di ricorrere alla mediazione e di beneficiare delle agevolazioni fiscali e, a tal fine, il documento contenente l’informativa non può identificarsi con la procura “ad litem”, dalla quale si distingue per oggetto e funzione. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 7 dicembre 2022, n. 35971.