Il presente articolo esamina l’ordinanza n. 34658/2022, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Garante della protezione dei dati personali affermando che, in tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale dello stesso consente, in conformità alle norme europee, alle autorità nazionali, tra cui anche al Garante per la protezione dei dati personali ed al Giudice, di ordinare ad un gestore di un motore di ricerca di procedere con la deindicizzazione su tutte le versioni del suddetto motore, anche quelle extraeuropee, previo bilanciamento, da un lato, tra il diritto alla tutela della vita privata dell’interessato e alla protezione dei propri dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà di informazione. Resta inteso che tale bilanciamento deve operarsi con riguardo agli standard di protezione dell’ordinamento nazionale – nel caso di specie quello italiano.