Anche laddove la negligenza dell’avvocato-difensore consista nella omissione di incombenti processuali elementari, non implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, incombe al cliente, il quale assuma di avere subito un danno, l’onere di provare la difettosa, o inadeguata, prestazione professionale, l’esistenza del danno e il rapporto di causalità tra la difettosa (o inadeguata) prestazione professionale e il danno. É quanto si legge nella sentenza n. 42 del Tribunale di Lecce dell’11 gennaio 2022.