Con la sentenza 28 novembre 2022, n. 238 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 118, comma 4, e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 e dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come convertito, nella parte in cui prevedono l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, poiché l’istituto residuale della Gestione separata è volto a colmarne i “vuoti” e a realizzare la finalità dell’estensione, soggettiva ed oggettiva, della tutela medesima.