Con la sentenza n. 234 del 24 novembre 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, come convertito, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata – c.d. “quota 100” – non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, poiché la comparazione fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui – non connotato dal requisito dell’eterodirezione – e redditi da lavoro intermittente riguarda situazioni eterogenee che non possono essere poste a raffronto.