Le misure in materia di persone, minorenni e famiglie, sia per l’urgenza della loro attuazione, sia per il carattere latu sensu infungibile delle prestazioni cui è condannato l’obbligato, sia per la necessità di un continuo adattamento della misura di merito innanzi alle difficoltà incontrate in sede esecutiva, sia infine per la necessità di prevenire l’inadempimento e non di intervenire a seguito del suo configurarsi, non possono essere rette dalle regole del Libro III del codice di rito. Ne è scaturita la Sezione III del Capo II dedicato al procedimento, dal titolo “Dell’attuazione dei provvedimenti”.