Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’8 agosto 2022, aderisce al filone giurisprudenziale secondo cui dalla violazione del diritto al riposo e alle ferie, in quanto indisponibili e oggetto di tutela costituzionale a norma dell’art. 36, discende – ipso iure – un danno da usura psico-fisica, che si presume e non necessita di allegazione e prova. La quantificazione del danno, in via equitativa, è stata effettuata dal Giudice milanese prendendo, quale parametro, le disposizioni della contrattazione collettiva applicabile (nello specifico applicando il 16% della retribuzione ordinaria per i mancati riposi per tutto il periodo di riferimento).