Va esclusa la responsabilità in capo all’avvocato nel caso in cui il cliente non dimostri in concreto quale fosse l’oggetto dell’incarico e, quindi, se esso comprendesse anche l’attività di assistenza nelle trattative intercorse tra le parti e in sede di sottoscrizione della quietanza, successivamente rivelatasi inefficace, con la quale una delle parti, in via transattiva, aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere dall’altra. É quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 9 novembre 2022, n. 32923.