Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 28369/2022 della Cassazione civile, l’agevolazione ottenuta da una società agricola per l’acquisto di un fondo rustico è revocata se il fondo viene affittato, entro un dato periodo successivo al contratto di compravendita, a uno dei soci della società acquirente, seppur dotato dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale. Il beneficio fiscale in questione è quello previsto dall’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, consistente nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’un per cento, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli qualora ne siano acquirenti: 1) i coltivatori diretti e gli lap iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (la qualifica di lap spetta, a determinate condizioni, anche a società di persone, di capitali e cooperative) nonché il coniuge e i parenti in linea retta conviventi con costoro; 2) i familiari coadiuvanti del coldiretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti e che «partecipano attivamente» all’esercizio dell’impresa agricola di titolarità del loro familiare coltivatore diretto (articolo 1, comma 705, L. n. 145/2018).