Fideiussione: nulla la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e garante liberato

Il Tribunale di Torino, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità più diffuso, sancisce che, in ipotesi di fideiussione, la mancata attivazione positiva del creditore nei confronti dell’obbligato principale nel termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., comporta la decadenza da ogni azione nei confronti del fideiussore, che si intende così liberato. Viene riconosciuto, difatti, che la clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957 c.c., presente nel contratto di fideiussione – non soltanto omnibus, ma anche ordinaria – e già stigmatizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, è da ritenersi nulla, con ciò applicandosi le prescrizioni della norma citata.