La natura sostanziale e non processuale di un atto non osta all’applicazione degli istituti appartenenti al diritto processuale, quale quello della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ne consegue, ai sensi dell’articolo 160 c.p.c., che la notifica di un preavviso di rigetto, ex articolo 10 bis legge 241/1990, eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario è nulla, ma può operare opera il principio, inferibile dall’articolo 156, comma 3, c.p.c.., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato. Allorché un atto normativo faccia chiara menzione di ulteriori atti, definendoli parte integrante del medesimo, sussiste un onere collaborativo del soggetto interessato ad attivarsi ai fini di prenderne conoscenza (Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8651).