Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria. Ragione per cui la prescrizione decorre dalla singola condotta di esecuzione dell’accordo usuraio laddove essa rappresenti il mero frazionamento dell’adempimento concordato dalla vittima. A confermarlo è la Cassazione penale con sentenza 15 settembre 2022, n. 34192.