Costituisce molestia o disturbo alle persone anche l’invio di messaggi tramite WhatsApp, in quanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 c.p., rileva il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 20 settembre 2022, n. 34821).