Il diritto alla bigenitorialità non è assoluto ma, pur avendo una posizione di preminenza all’interno del diritto alla vita familiare, può subire limitazioni od essere compresso solo all’esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore e non per effetto di scelte esclusive ed unilaterali di uno di essi o per comportamenti che, se protratti nel tempo, oltre un limite ragionevole, e non adeguatamente contrastati, possano realizzare una cristallizzazione arbitraria della mancanza di una figura genitoriale. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 19 settembre 2022, n. 27346.