Nella sentenza 5 settembre 2022, n. 32576 la Sesta Sezione della Cassazione penale, annullando con rinvio l’impugnata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, ha accolto il motivo di ricorso relativo all’assenza di dolo del delitto di cui all’art. 570-bis c.p., evidenziando che giudici di merito non hanno operato alcuna disamina sugli elementi forniti dall’imputato che dimostrerebbero la sua assoluta impossibilità di adempiere alle obbligazioni imposte dal giudice civile. Tali elementi che dimostrano in concreto un’oggettiva e incolpevole impossibilità di adempiere agli obblighi imposti in sede civile, ove vagliati e confermati dal Tribunale, possono essere idonei ad escludere l’integrazione del reato sotto il profilo soggettivo, in ossequio alla ratio della norma che pur essendo posta a tutela della prole, deve pur sempre considerare circostanze di carattere oggettivo secondo il canone generale della proporzione.