Sebbene il D.Lgs. n. 14/2019 non abbia operato una revisione generale del diritto penale fallimentare, le novità della normativa civile — specie quelle sulla rilevazione tempestiva della crisi e sull’adozione di misure adeguate a contrastarne in termini solerti e trasparenti l’evoluzione infausta, sugli innovativi parametri della diligenza dei gestori e dei controllori, sul favore verso soluzioni di continuità e operazioni di sostegno finanziario infragruppo — ridefiniscono lo spazio di molte delle fattispecie penali tradizionali, quali la bancarotta per distrazione, la bancarotta preferenziale e le bancarotte semplici. Se l’abbandono del causa di non punibilità prevista dall’originario art. 25 CCI consente di escludere un mutamento significativo nella tecnica di difesa dei beni giuridici, a rassicurazione delle praticabilità di gestioni dinamiche di rilancio rispetto ad imprese in crisi, infatti, l’assolutezza del presidio penale, tradizionalmente affidato a severi reati di pericolo, viene contenuta in caso di accesso spontaneo alle procedure di composizione e di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in tempi prossimi alla tempestiva rilevazione di esse. La contrazione dello spazio del diritto punitivo, più che sul piano della ridefinizione normativa della fattispecie, è auspicata potenziando le occasioni di trasparente procedimentalizzazione negoziale e giudiziale della crisi.