L’atto notorio non equivale a confessione stragiudiziale

Nell’atto di notorietà, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, la dichiarazione non è resa dall’interessato, né rileva a questo fine l’attestazione del notaio rogante “di avere dato lettura dell’atto ai richiedenti e agli attestati, che lo hanno approvato e sottoscritto, riconoscendolo conforme alla loro volontà”. Tale attestazione riguarda il fatto che il pubblico ufficiale, su richiesta di certi soggetti, ha ricevuto le dichiarazioni. Essa non vale a trasformare la dichiarazione resa dagli attestanti in una dichiarazione propria del richiedente. Secondo la sentenza n. 25646/2022 della Cassazione civile, l’atto notorio non può perciò contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex. art. 2735, comma 1, c.c., come invece si riconosce per la dichiarazione sostitutiva perché, appunto, la dichiarazione non è resa dalla parte interessata, ma da un terzo.