Con la sentenza n. 202 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lett. b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493, nella parte in cui limita l’ambito domestico, all’interno del quale opera l’assicurazione di chi svolge, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, al solo insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato, senza inclusione degli altri immobili di civile abitazione nei quali le suddette attività vengano prestate in favore di stretti familiari non conviventi, anche se bisognosi di assistenza domestica, poiché l’estensione dell’ambito domestico e della cerchia dei familiari tutelati compete al legislatore.