Con sentenza n. 24687 del 11 agosto 2022, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha affermato, in tema di separazione consensuale, che le clausole dell’accordo di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi (o dei figli) al fine di assicurarne il mantenimento, quali autonomi accordi patrimoniali raggiunti in occasioni della separazione, sono soggetti ad azione di simulazione o a quella diretta a far valere vizi del consenso, nonché, per la loro natura negoziale, all’azione revocatoria da pare dei terzi creditori, non ostandovi l’intervenuta omologazione da parte del giudice. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della Corte di Appello delle Marche che aveva accolto l’azione di simulazione assoluta, proposta da un istituto di credito, degli accordi patrimoniali di assegnazione di unità immobiliari in favore dei coniugi, a titolo di mantenimento, in sede di separazione omologata.