Il creditore del socio d’opera di una società semplice può chiedere, ai sensi dell’art. 2270, comma 2, c.c., la liquidazione della quota di quest’ultimo, il cui valore deve essere determinato sulla base del criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite stabilito dall’art. 2263, comma 2, c.c. Così ha deciso il Tribunale di Torino con la sentenza del 28 gennaio 2022.