La sentenza della Cassazione penale, Sez. I, sentenza 30 giugno 2022, n. 24940 – disattendendo la tesi difensiva che evidenziava delle criticità in ordine alla possibilità di configurare la fattispecie del delitto ex art. 270-bis c.p. alla luce dei principi generali di materialità e necessaria offensività della condotta – afferma che l’adesione ad un’associazione terroristica non richiede particolari crismi formali da parte dell’associato né l’accettazione da parte della stessa. Sono invero sufficienti contatti con i livelli intermedi o le propaggini finali, anche riconducibili in modo flebile alla cosiddetta ‘casa madre’.