Nella liquidazione del patrimonio il sistema vigente non prevede alcun meccanismo di ammissibilità e di trattazione delle domande tardive. Il problema che si pone è se le domande trasmesse dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore siano ammissibili o meno. Secondo il Tribunale di Bologna, la presentazione di una domanda tardiva è consentita solo qualora il creditore dimostri di non essere stato informato dell’onere di presentarla. Tuttavia, secondo il Tribunale di Bologna con la decisione dell’11 febbraio 2022, la circostanza per cui il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione non sia fissato dalla legge e non sia espressamente qualificato come perentorio, induce a ritenere che esso sia ordinatorio.