In tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l’incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già dell’art. 2391 c.c., ma della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c. Così ha deciso la Cassazione civile con l’ordinanza n. 9054/2022.