I crediti dei professionisti dovuti per gli ultimi due anni di prestazione hanno privilegio generale sui beni mobili. Il biennio non decorre dalla data della dichiarazione di fallimento, ma dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato; in caso di plurimi incarichi il termine stesso va riferito al complessivo rapporto professionale. Qualora il cliente abbia conferito al medesimo avvocato più incarichi il limite temporale degli ultimi due anni di prestazione va riferito all’intero rapporto professionale, anche qualora alcune delle fasi processuali si siano svolte anteriormente al limite temporale biennale previsto dall’art. 2751 bis, n. 2, c.c. Laddove l’avvocato abbia assistito il cliente svolgendo attività giudiziale in più gradi di giudizio, ogni prestazione va valutata con riferimento al momento in cui può esserne qualificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione dell’1 marzo 2022, n. 6684.