Ai fini dell’ammissione al passivo del credito professionale derivante dall’attività di sindaco della società poi fallita, occorre provare la corretta esecuzione della prestazione professionale depositando i verbali delle verifiche trimestrali, delle revisioni dei conti, delle assemblee alle quali avrebbe partecipato e delle assemblee di qualsiasi altro organo societario. La Cassazione, ordinanza n. 5128 del 16 febbraio 2022, torna a pronunciarsi in materia di onere della prova nell’ambito di un’insinuazione al passivo.