Il requisito del periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo a carico degli ex amministratori deve essere valutato non solo alla luce delle condotte tenute dopo il sorgere del danno, ma considerando anche gli atti distrattivi e depauperativi compiuti durante lo svolgimento della carica. Così ha stabilito il Tribunale di Firenze con l’ordinanza del 10 gennaio 2022.