Lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 2 c.c, non è configurabile quando la continuità aziendale appaia recuperabile con scelte organizzative o commerciali e sussista la possibilità di attingere a risorse finanziarie per attuarle. Così si è espresso il Tribunale di Firenze con la sentenza del 21 dicembre 2021.