La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza del 31 gennaio 2022, conferma la responsabilità della banca derivante dallo smobilizzo di titoli non autorizzata dall’investitore e con accredito del controvalore delle quote sul conto corrente di un soggetto terzo. Tuttavia, come confermato in entrambi i gradi di giudizio, in punto di risarcimento del danno morale e da perdita di chance, le doglianze attoree non possono essere accolte in assenza di prova, non trattandosi di danno “in re ipsa”.