Al fine di disporre l’esercizio provvisorio di una società di calcio il tribunale, al momento della dichiarazione di fallimento, deve raffrontare il mantenimento del valore dell’intero “ramo d’azienda sportivo” sia con le perdite che prognostocamente verranno a registrarsi in rapporto ai tempi strettamente necessari per la liquidazione del medesimo ramo d’azienda secondo legge sia con la concreta sostenibilità di tali costi, potendosi arrecare pregiudizio ai creditori allorquando i flussi e l’andamento previsionali di tale attività restituiscono un quadro che, anziché assicurare il mantenimento dei valori dell’attivo fallimentare, implica l’erosione di questi ultimo per il maturare di prededuzione che assorba quanto sarebbe suscettibile di distribuzione in favore dei creditori concorsuali ove tale esercizio provvisorio non fosse disposto.