Con ordinanza del 10 gennaio 2022 il Tribunale di Verona ha accolto la domanda risarcitoria di una cliente, vittima di vishing, nei confronti dell’intermediario. Il giudice, appurato che l’intermediario non aveva dimostrato l’adozione di un sistema di «autenticazione forte» a protezione del servizio di home banking, ha ritenuto irrilevante stabilire se l’uso indebito del medesimo fosse da ricondursi al comportamento gravemente colposo della cliente rispetto agli obblighi di condotta alla stessa imposti.