Ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, per professionista deve intendersi colui che svolge attività di consulenza fiscale, anche se non iscritto in un albo e non provvisto di specifica abilitazione. La Cassazione, con la sentenza n. 47436/2021, conferma che, ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 si deve attribuire alla nozione di professionista un significato sostanziale, ricomprendendovi cioè chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell’esercizio della sua professione (dunque commercialisti, avvocati, consulenti ecc.).