In tema di segnalazione alle Società di informazioni creditizie per la raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell’art. 125 TUB (secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141/2010) il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti esclusi dall’ambito applicativo del credito ai consumatori (Capo II del titolo VI TUB). Così ha stabilito l’ordinanza della Cassazione n. 39769 del 13 dicembre 2021.