Ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione dei crediti toglie all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza, cosicché il giudice deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, degli stessi. In questa maniera si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 40165/2021.