Titolare dell’obbligo di distribuzione degli utili che sono stati prodotti dall’impresa sociale è solo la società (nella specie, la società in accomandita), trattandosi – come già premesso dall’ordinanza interlocutoria – di soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone che compongono la relativa compagine e di soggetto alla cui attività rimonta, soprattutto, la produzione dei richiamati utili. Codesti invero fanno parte del patrimonio sociale fino a che, per la società di persone, non intervenga la delibera di approvazione del bilancio (o del rendiconto) che ne determina l’emersione. Ne segue che, nella società di persone, l’approvazione del citato documento, dal quale emerga l’esistenza dell’utile, è la (sola) 4 condizione sufficiente a legittimare ciascun socio a pretendere che la società gli distribuisca la quota parte di utile spettante. Così ha stabilito la sentenza n. 32666/2021 della Cassazione civile.