La violazione sanzionata dall’art. 8, comma 3 bis, d.lgs. n. 471 del 1997 afferisce all’ipotesi della omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi annuale dei costi sostenuti per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, come previsto dall’art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ratione temporis vigente. Si tratta di un obbligo, che pur perseguito nell’ipotesi di inosservanza con una sanzione amministrativa di apprezzabile entità, resta sempre di natura formale. E sotto tale profilo dunque la sua inosservanza non può rilevare ai fini della determinazione della base imponibile. Così ha stabilito l’ordinanza n. 29329/2021 della Cassazione civile.