Bancarotta per distrazione: il prestanome e i rigori della prova del dolo della distrazione

La consapevolezza da parte dell’amministratore di diritto, completamente inerte in termini gestionali, avente ad oggetto la specifica distrazione materialmente consumata dall’amministratore di fatto non è avvalorata né dall’aver conferito a quest’ultimo la delega ad operare sui conti correnti aziendali – in sé normale e fisiologica estrinsecazione dell’attività imprenditoriale – né dal vincolo di coniugio con il gestore di fatto. Nel caso di amministratore apparente, infatti, secondo la recente sentenza n. 37453/2021 della Corte di Cassazione, proprio la totale inerzia gestoria rende necessario svolgere una verifica più pregnante dell’elemento soggettivo tipico della bancarotta per distrazione, calibrata sulle caratteristiche della specifica condotta dell’amministratore di fatto e sulle connotazioni del caso concreto.