Di seguito l’articolo del dott. Macagno, pubblicato su Le Società n. 10/2021, Ipsoa, Milano.
La pronuncia in esame affronta la controversa questione della legittimità della disciplina della costituzione delle società start-up innovative, affermando l’illegittimità della previsione da parte del D.M. 17 febbraio 2016 di forme semplificate e limitate alla modalità telematica, senza redazione “per atto pubblico”, e che non prevedono verifiche sostanziali sugli atti costitutivi. Il Consiglio di Stato ha rilevato profili di illegittimità, in relazione sia al principio nazionale di gerarchia delle fonti, sia al quadro normativo comunitario vigente. Il vuoto normativo creatosi pare peraltro destinato ad essere presto colmato: con la legge di delegazione europea 2019/2020 il Governo è stato delegato ad adottare il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 1151/2019, che impone l’adozione in tutti i Paesi dell’Unione di norme che consentano la costituzione di alcuni tipi di società online, prevedendo per le s.r.l. e le s.r.l.s. la modalità dell’atto pubblico formato in videoconferenza.