Il consumatore moroso che sia stato segnalato dall’intermediaria finanziaria alla Centrale di Allarme Interbancaria (cd. C.A.I.), ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs. 01.09.1993, n° 385 (cd. T.U.B.), non può esigere la cancellazione del dato per il solo fatto di non esser stato preventivamente avvisato, dovendo invece dimostrate che, se tempestivamente ammonito, sarebbe riuscito a ripianare l’esposizione debitoria maturata. Così ha stabilito il Tribunale di Foggia con l’ordinanza del 18 settembre 2021.