Il diritto del cliente, ex art. 119, comma 4, TUB , , di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata nell’ultimo decennio configura un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta. Tale diritto non si limita ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso. Così ha stabilito il Tribunale di Pistoia con la sentenza del 14 settembre 2021.