La presunzione legale di maggior reddito fondata sulle operazioni bancarie, come prevista dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, si applica alla generalità dei contribuenti e, dunque, anche alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa. Secondo l’ordinanza n. 25813/2021 della Cassazione civile, in relazione a tali ultimi soggetti, tuttavia, rilevano solo i movimenti di versamento, non potendosi dedurre una maggiore capacità contributiva dai prelevamenti di fondi.