L’imprenditore che abbia presentato domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, ex art. 186-bis l.fall., può rivolgersi al tribunale, anche nella fase con riserva ex art. 161, comma sesto, l.fall., al fine di ottenere un “nulla osta” alla presentazione della richiesta di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli enti previdenziali, perché dal momento del deposito della domanda di concordato restano sospesi gli obblighi di pagamento dei crediti concorsuali, compresi quelli vantati dagli enti che sono chiamati a rilasciare detta documentazione.